Modificato e deliberato dall’Assemblea dei Soci del 14 giugno 2019 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 117/ 2017 C.T.S.
ART. 1
(Denominazione, durata e sede)
È costituito, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Organizzazione Di Volontariato IN FAMIGLIA“ (di seguito: ODV In Famiglia, ovvero ODV, ovvero Organizzazione), in forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.
La durata dell’ODV è stabilita fino al 31 dicembre 2050, come da Atto costitutivo dell’Associazione del 10.6.1994, rep. n. 8665 – racc. n. 3101 notaio dott. Paolo Pasqualis, registrato a Portogruaro il 29.6.1994 al n. 518.
L’Organizzazione ha sede legale in Portogruaro (Ve) – Via Piemonte 1, presso l’Ospedale Civile di Portogruaro. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’ODV In Famiglia è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione , della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati della ODV In Famiglia; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento , senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che l’ ODV In Famiglia si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati sono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1 , commi 1 e 2 della legge 8 nov. 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i volontari dell’ODV In Famiglia, come manifestazione di solidarietà, offrono assistenza, non sanitaria, ma di relazione umana ed empatica, prevalentemente al malato oncologico ed alla sua famiglia e li sostengono nelle necessità di spostamento, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
assistenza a domicilio;
assistenza presso il Day- Hospital oncologico dell’ospedale di Portogruaro ;
assistenza presso l’ Hospice della casa di riposo IPAB “ Francescon ” di Portogruaro;
accompagnamento e trasporto gratuito, non sanitario, non d’urgenza né d’emergenza, prevalentemente rivolto ai malati oncologici autosufficienti e parzialmente autosufficienti e dei loro eventuali accompagnatori, dalle loro abitazioni ai luoghi di visita, cura e terapia;
organizzazione e finanziamento di sostegno psicologico;
attività di formazione dei volontari, di coordinamento e programmazione, servizi di segreteria, funzioni amministrative, di rappresentanza e di promozione, dell’ODV In Famiglia;
organizzazione di convegni, seminari ed incontri di studio;
assunzione di iniziative di vario genere per sensibilizzare l’opinione pubblica;
compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell’Organizzazione.
Per l’attività di interesse generale prestata l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
L’Organizzazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime , secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
L’Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D:Lgs.117/2017.
L’ODV In Famiglia svolge le propria attività a favore di soggetti residenti nel territorio della Regione Veneto, specificatamente negli 11 Comuni del comprensorio di Portogruaro.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’O.D.V. In Famiglia tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee , prendere visione del rendiconto economico- finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31;
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione . L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’ODV In Famiglia:
Assemblea degli associati
Consiglio Direttivo
Presidente
Organo di controllo ( vedi art. 18 )
Organo di revisione ( vedi art. 19 )
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L’ Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti gli associati dell’Organizzazione ed è l’Organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di questi dall’associato più anziano presente.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART. 12
(Compiti dell’ Assemblea)
L’Assemblea :
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Organizzazione;
approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
delibera il Regolamento di esecuzione dello statuto.
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Convocazione dell’ Assemblea)
L’ Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente , anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata dal Presidente dell’Organizzazione o da chi ne fa le veci, contenente la data, l’orario , il luogo della riunione e l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Organizzazione.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l‘identità dell’associato che partecipa al voto.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’ Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L’ Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L’ Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento, la liquidazione dell’Organizzazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio servono i voti favorevoli di almeno i ¾ degli associati.
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di governo e di amministrazione dell’ ODV In Famiglia ed opera per attuare le volontà e gli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti , eletti dall’Assemblea tra gli associati, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e verbalizzate nel libro delle adunanze.
Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno, a maggioranza dei presenti, insieme al Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
amministra l’Organizzazione;
attua le deliberazioni dell’Assemblea;
predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
predispone il Regolamento di esecuzione dello statuto;
predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell’Organizzazione;
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
accoglie o rigetta la domanda degli aspiranti volontari.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione secondo le direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Adotta in caso di urgenza i provvedimenti opportuni e/o necessari, riferendone al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile per la ratifica.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo viene nominato solo al superamento dei limiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017
e, in tal caso, l’assemblea provvederà alla nomina del predetto Organo, che può essere in forma collegiale o monocratica.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’ ODV In Famiglia sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi di convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del RUNTS
Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, quest’ultimi accettati con beneficio d’inventario, sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
ART. 21
(I Beni)
I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
L’ Organizzazione può acquistare beni mobili ed immobili registrati e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione, sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’ Organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Organizzazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo d eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’ esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
ART. 24
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’ODV In Famiglia e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso a sede dell’Organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’ ODV In Famiglia può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’articolo 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Organizzazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs. 117/ 2017
ART. 28
(Responsabilità dell’ organizzazione)
L’ ODV In Famiglia risponde , con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29
(Assicurazione dell’ organizzazione)
L’ Organizzazione di Volontariato In Famiglia può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento dell’Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(libri sociali)
L’Organizzazione ha l’obbligo di tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:
il libro degli associati;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri organi sociali;
il registro dei volontari.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 33
(Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104n del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
L’acronimo ETS ( Ente del Terzo Settore ) potrà essere inserito nella denominazione , in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( RUNTS).