Art. 1 - FINALITA’
Il presente regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo dell’O.D.V. In Famiglia, ai sensi e per gli effetti degli art.li 2 e 16 dello Statuto, per disciplinare l’azione degli associati volontari nell’esercizio delle attività sociali indicate all’art.5 dello Statuto e richiamate in parte al successivo art. 2 come azioni dell’associato volontario (in seguito chiamato semplicemente volontario).
Art. 2 - AZIONI dei VOLONTARI
Premesso che l’art. 8 dello Statuto definisce in generale il volontario e l’attività di volontariato, in particolare i volontari dell’O.D.V. In Famiglia offrono assistenza prevalentemente al malato oncologico e terminale ed alla sua famiglia e li sostengono nelle diverse necessità svolgendo, a titolo gratuito, le seguenti azioni:
a) Assistenza non sanitaria a domicilio prevalentemente rivolto ai malati oncologici autosufficienti e parzialmente autosufficienti. La decisione di fornire assistenza a malati non oncologici compete al Presidente o ad un suo delegato come dettagliatamente previsto al successivo art. 4 e nelle specifiche istruzioni operative per il Consigliere Responsabile Assistenza.
b) Assistenza presso il Day Hospital oncologico del presidio ospedaliero di Portogruaro;
c) Assistenza presso l’Hospice della Residenza per Anziani - IPAB “G. Francescon “di Portogruaro;
d) Accompagnamento e trasporto non sanitari gratuiti prevalentemente rivolto ai malati oncologici autosufficienti e parzialmente autosufficienti e dei loro eventuali accompagnatori, dalle loro abitazioni o recapiti indicati ai luoghi di visita, cura e terapia. La decisione di trasportare anche malati non oncologici compete al Presidente o ad un suo delegato come dettagliatamente previsto al successivo art. 4 e nelle specifiche istruzioni operative per Consigliere Responsabile Trasporti.
e) Servizi di segreteria, funzioni amministrative, di rappresentanza e di promozione dell’O.D.V. In Famiglia;
Art. 3 – AMMISSIONE DEL VOLONTARIO (dell’O.D.V. in Famiglia)
L’associato, per acquisire lo status di volontario, deve preliminarmente:
• aver compiuto la maggiore età
• dichiarare nella domanda di ammissione, di cui all’art.6 dello Statuto, la disponibilità ed autocertificare l’idoneità fisica allo svolgimento di una o più attività di cui all’art. 2 del Regolamento.
• sottoporsi ad un test psicologico e ad un colloquio con uno psicologo abilitato indicato dalla ODV che valuta l’idoneità psicologica alle prestazioni relative alla/e attività indicate nella domanda, notificandone l’esito al Presidente del Consiglio Direttivo che, a sua volta, lo comunicherà all’interessato.
L’esito positivo consente l’ammissione dell’associato al periodo di prova della durata di almeno due mesi durante il quale è previsto l’affiancamento ad un volontario in servizio.
Il volontario già durante il periodo di prova, previsto dall’art. 31 dello Statuto, sarà nominativamente iscritto nel “Registro dei Volontari “e sarà assicurato ai sensi dell’Art. 27 dello Statuto e ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Al nuovo volontario verranno rilasciati un tesserino di riconoscimento da esibire nell’espletamento della /e attività ed una copia dello Statuto e del presente Regolamento con i suoi allegati.
La formazione si perfeziona con la frequenza del Corso per aspiranti volontari organizzato annualmente dall'O.D.V. In Famiglia, o con la riscontrata partecipazione al Corso precedente.
Al termine del periodo di prova il Presidente comunicherà all’interessato la decisione definitiva deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - DELEGHE AI CONSIGLIERI
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare, al suo interno, i Consiglieri che si rendano disponibili ad assumere la responsabilità del coordinamento degli aspetti organizzativi delle attività dell’O.D.V. In Famiglia e in particolare la gestione, la programmazione ed il controllo delle azioni dei volontari indicate nell’Art.2.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare l’esecuzione di una o più attività dell’O.D.V. In Famiglia di cui all’Art.5 dello Statuto, ad un Consigliere o a dei Volontari che si rendano responsabilmente disponibili a specifici incarichi.
In particolare, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare un Consigliere alla funzione di Segretario generale (S.G.) con la responsabilità del coordinamento delle azioni dei volontari e delle attività di cui al punto e) dell’art.2, riguardo l’organizzazione della segreteria e la gestione amministrativa, contabile ed economica dell’O.D.V. In Famiglia. Può essere prevista la figura di un Vice Segretario da individuarsi tra i soci dell’ODV, anche non presenti in Consiglio Direttivo.
Fra i compiti delegati al Segretario generale è compreso l’aggiornamento dei libri sociali di cui all’art. 31 dello Statuto
Inoltre, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare un Consigliere Responsabile Assistenza (C.R.A.) per il coordinamento dell’attività di cui ai punti a),b) e c) dell’art.2 e della gestione dei volontari che prestano assistenza; di un Consigliere Responsabile Trasporti (C.R.T.) per il coordinamento e la programmazione dell’attività di trasporto di cui al punto d) dell’art.2 e per la gestione sia dei volontari autisti che dei volontari accompagnatori e di un Consigliere Responsabile Veicoli (C.R.V.) per la gestione degli automezzi in dotazione, concordando con il Segretario Generale i piani di controllo e di manutenzione periodica. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina inoltre un Consigliere Responsabile Attività Esterne (C.R.A.E.), con l’incarico di gestire le relazioni esterne, un Consigliere Responsabile della Formazione (C.R.F.) per l’attività di pianificazione e coordinamento dei corsi di formazione, oltre che delle consulenze e Punto di Ascolto Psicologico e un Consigliere Responsabile Ufficio Stampa e Pubblicità (C.R.S.) per i rapporti con gli Organi di comunicazione.
Il Segretario generale ed i Consiglieri Delegati Responsabili hanno il compito di informare i volontari sullo svolgimento di una determinata attività, sui loro diritti e doveri (Art. 7 e 8 dello Statuto) e di illustrare le istruzioni operative e le note di servizio di competenza, verificandone il rispetto durante l’attività e segnalando al Consiglio Direttivo le eventuali inadempienze.
Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
Ogni servizio di trasporto viene svolto nel rispetto di un turno prestabilito, da un autista volontario. Il C.R.T. incaricato provvederà, a sua discrezione, ad affiancare all’autista un volontario accompagnatore valutandone, caso per caso, l’opportunità.
Ai volontari autisti ed ai volontari accompagnatori saranno impartite nozioni di primo soccorso, senza che ciò rappresenti titolo di abilitazione alcuna sotto il profilo sanitario.
Gli automezzi, l’autista ed i trasportati sono assicurati a cura dell’O.D.V. a copertura della responsabilità civile.
In caso di sinistro in servizio l’O.D.V. In Famiglia si avvale di una polizza che fornisce l’assistenza legale gratuita al volontario autista, ed ai trasportati.
Art. 6 - NORME PARTICOLARI (per ogni servizio)
Ad integrazione del presente Regolamento di esecuzione si rimanda alle Istruzioni/Note Operative previste per i vari settori di attività dei volontari.
Art. 7 - FORMAZIONE PERMANENTE DEL VOLONTARIO
La partecipazione alle attività formative promosse dall’Associazione ed ai periodici incontri di gruppo è presupposto indispensabile e doveroso per la formazione permanente del volontario.
Art. 8 - ESCLUSIONE DALL’ ATTIVITÀ
Oltre ai criteri di cui all’art. 9 dello Statuto, il volontario viene escluso dallo svolgimento dell’attività:
- per recesso personale comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo
- per ingiustificata inadempienza dei compiti e doveri assunti, accertata dal Consiglio Direttivo
NOTA BENE: per quanto non specificato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme statutarie e di attuazione attraverso le particolari istruzioni operative riguardanti le singole attività svolte dalla ODV In famiglia.